Bandi di concorso

Art. 19. Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.

Allegati
pdf.gif  GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP(220.41 KB)
pdf.gif  DELIBERA GC N.37.2016 - LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO(602.22 KB)