Art. 19. Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso.
Allegati |
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GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP(220.41 KB) |
DELIBERA GC N.37.2016 - LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO(602.22 KB) |