Provvedimenti organi di indirizzo politico

Art. 23, c 1.Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati
pdf.gif  RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2014-2019(5.16 MB)
pdf.gif  DELIBERA G.C. n. 39.2016- REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016 - ASSEGNAZIONE SPAZI LISTE ELETTORALI AMMESSE(567.2 KB)
pdf.gif  DELIBERA G.C N.38.2016 - REFERENDUM COSTITUZIONALE - PROPAGANDA ELETTORALE - DETERMINAZIONE SPAZI(605.7 KB)