L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/2001, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro l'11 MAGGIO p. v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno. L’opzione dovrà pervenire al Comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato. Per agevolare la tempestiva diffusione con ogni mezzo ritenuto idoneo, viene allegato l’apposito modello di opzione, che possono utilizzare gli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
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PUBBLICAZIONE N°116 DEL 21-04-2022-DOCUMENTO |
REFERENDUM 2022 - MODELLO OPZIONE (649.79 KB) |